Fattura elettronica e decreto ingiuntivo

Nella prassi, per l’emissione di un decreto ingiuntivo a favore di un soggetto commerciale, la documentazione che prova il credito è normalmente costituita dalle fatture di cui si richiede il pagamento e dall’estratto notarile autentico delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.

Con l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2019, dell’obbligo dell’emissione delle fatture elettroniche anche negli scambi di beni o servizi tra operatori economici privati, ci si è posti il problema se, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo fondato su fatture elettroniche è o meno ancora necessario depositare l’estratto notarile delle scritture contabili, visto che l’invio delle fatture al cessionario deve avvenire obbligatoriamente tramite il Sistema di Interscambio. Sulla questione segnaliamo due recenti provvedimenti, l’uno l’opposto dell’altro. Secondo il Tribunale di Vicenza (ordinanza del 25 ottobre 2019), la fattura elettronica non è sufficiente a soddisfare il requisito della prova scritta previsto dall’art. 633, n. 1, del codice di procedura civile e, quindi, ancora oggi, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, il creditore che agisce per l’emissione del decreto ingiuntivo dovrà continuare a produrre gli estratti autentici dei registri IVA e se non esistenti, quelli delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

Di contrario avviso il Tribunale di Verona che, con provvedimento del 29 novembre 2019, ha concesso il decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell’estratto notarile delle scritture contabili, evidenziando che le fatture elettroniche in formato “.xml”, sono documenti equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. e, quindi, sono titoli idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse. Invero, le modalità tecniche di emissione e tenuta delle fatture elettroniche ben possono costituire una forma di gestione delle stesse equipollente alla tenuta dei registri.

Pertanto, per ora, pur essendo assolutamente favorevole alla seconda interpretazione, ritengo sia opportuno proseguire con cautela e continuare ad allegare l’estratto notarile autentico. In caso di un rafforzamento della giurisprudenza a favore dell’esclusione di tale documento, con conseguente risparmio per il creditore, si potrà procedere in tal senso con maggior sicurezza.

Avv. Marcello Bianchi